Attualità

La BCC sospende le rate dei mutui: agevolazioni imprese

In relazione alla situazione di emergenza sanitaria per il corona virus, la Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani ha varato un primo intervento di supporto creditizio agevolato per soci e clienti, oltre ad alcune iniziative cautelative a tutela di lavoratori e clienti, in coordinamento con la Capogruppo Iccrea.


[NDE: Pubblichiamo integralmente il comunicato della BCC di Buccino Comuni Cilentani e ci congratuliamo per la bella iniziativa, vicina alle famiglie e alle piccole imprese che fino ad oggi tenuto in piedi la nostra seppur fragile economia. Grazie.]

Agevolazione a favore delle imprese:

La BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani applica la misura “Imprese in Ripresa 2.0” di cui all’Accordo per il Credito 2019, ai finanziamenti in essere al 31 gennaio 2020 erogati in favore delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” e moratoria canone POS per 3 mesi alle imprese socie:

Moratoria del canone POS per 3 mesi, alle imprese socie, con relativo prolungamento del canone di noleggio del terminale, per le imprese socie operanti nel settore turistico o ad esso connesse (Cod. Cat. Merc. 7011 Alberghi, 7996 Parchi divertimento, 5812 Ristoranti) che abbiano subito un rilevante numero di disdette delle prenotazioni o degli ordinativi.

I Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito dell’intera rata dei mutui in essere con la nostra Banca fino ad un anno. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.

La sospensione non comporta: l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria, la modifica dei tassi/spread applicati al finanziamento, la richiesta di garanzie aggiuntive.

Al fine di assicurare massima tempestività nella risposta, sono previste procedure dedicate di istruttoria.

La sospensione in parola non può essere richiesta per i mutui che che presentino un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, per i quali sia intervenuto la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di finanziamento.


Agevolazione a favore delle imprese:

Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui, i Titolari dovranno presentare una richiesta scritta in originale (è a disposizione dei richiedenti – sul sito della Banca – un fac-simile di richiesta per agevolare la clientela nella predisposizione della stessa), unitamente ad un’autocertificazione attestante la situazione di emergenza in cui si incorre, ai sensi del D.P.R. 445/2000.

La richiesta va presentata in originale alla Banca o a mezzo raccomandata a.r. o via P.E.C. e va sottoscritta da tutti i cointestatari del mutuo ovvero dagli eredi o dal tutore nelle ipotesi in cui ricorrano tali fattispecie.

Nel caso in cui non sia possibile seguire tali modalità, vi chiediamo di contattare la Banca per definire le possibilità alternative di presentazione della domanda di sospensione.

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