Sul BURC n. 44 del 25 Giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 156 del 19.06.2018 ad oggetto “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2018”.
Si rende noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 30 settembre 2018, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge n. 116 del 11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
Si richiama, inoltre, l’attenzione:
- sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art. 15, lettera i) del Codice della Strada;
- sulla necessità che le competenti Autorità ferroviarie in ambito regionale attivino tutti i propri organi ispettivi e di controllo per vigilare che nelle zone boscate attraversate dalle linee ferroviarie siano costituite fasce di rispetto, monde da vegetazione per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati, o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- sulla necessità che i competenti Organi di controllo, ispettivi e di gestione delle strade nazionali, provinciali e comunali e delle principali autostrade, che attraversano il territorio della Regione Campania, provvedano alla creazione di fasce di rispetto, monde di vegetazione, per una larghezza di metri 10,00 su ambo i lati o comunque trattate con prodotti ritardanti della combustione;
- sulla necessità che i Comandi Militari adottino, durante l’esecuzione di esercitazioni militari, tutte le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
- sulla necessità che i proprietari o detentori delle aree boscate provvedano al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);
- sull’obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- sul rispetto di tutte le ulteriori normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.
Si invitano:
- le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio ad emanare specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, nonché riportanti espressamente l’obbligo dell’osservanza del comma 6 bis, art. 182 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, nella parte in cui dispone l’espresso divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, con specifica previsione che la trasgressione di tale divieto sarà punita a norma dell’art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
- le Prefetture della Regione Campania, per quanto di competenza, a fare obbligo ai Sindaci dei Comuni interessati dal fenomeno degli incendi boschivi o di quelli ove esistono patrimoni forestali di particolare pregio di dare la massima pubblicità al presente decreto e comunicare l’elenco e l’ubicazione delle prese idriche esistenti sul rispettivo territorio comunale, alle competenti Unità Operative Dirigenziali “Genio Civile e Presidio di Protezione Civile” di Avellino e Ariano Irpino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – 50 09 – della Regione Campania;
- l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Amministrazioni Provinciali, la Città Metropolitana di Napoli, le Comunità Montane e le Associazioni per la Protezione della natura, a voler collaborare alla massima divulgazione sul territorio della Regione Campania del presente Decreto.
Ai trasgressori del presente atto saranno applicate le Sanzioni amministrative previste dalla Legge n. 353/2000 e da ulteriori disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle Ordinanze emanate dalle Autorità locali.